#2 - ALTEZZA MINIMA E REQUISITI IGIENICO-SANITARI - LE DEROGHE DEL D.L. SEMPLIFICAZIONI E SEMPLIFICAZIONI 2021

Andrea Fratini • ago 25, 2021
ALTEZZA MINIMA E REQUISITI IGIENICO-SANITARI LE DEROGHE DEI D.L. SEMPLIFICAZIONI E SEMPLIFICAZIONI 2021
Con riferimento all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari dei locali d'abitazione, il “decreto semplificazioni” (D.L. 76/2020) e il decreto semplificazioni 2021 (D.L. 77/2021) introducono nuove deroghe all’altezza minima e ai requisiti igienico sanitari.
In particolare l'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in legge, inserisce il comma 2-bis all'art. 10 del D.L. 76/2020, ai sensi del quale, in deroga alle disposizioni del d.m. sanità 05/07/1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/01/2004, n. 42 in aggiunta all’articolo 2 che prevedeva deroghe per gli edifici realizzati in data antecedente il 18 luglio 1975:
art. 51
….omissis
2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.
2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
a) l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;
b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all’1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;
c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d’uso

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 02.12.2020:
CHIARIMENTI INTERPRETATIVI ALLE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 76/2020 AL TESTO UNICO IN MATERIA DI EDILIZIA
La circolare ministero Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2020 ha reso importanti chiarimenti interpretativi relativamente alle modifiche apportate dall’art. 10 del D.L. 76/2020 al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia con particolare riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione e al rispetto delle distanze nei medesimi interventi.
In particolare, con le modifiche apportate dall’art. 10 del D.L. 76/2020 intervengono in modo sostanziale sia sull’articolo 2-bis, comma 1-ter, del testo unico, in tema di rispetto della disciplina delle distanze tra edifici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici già esistenti (comma 1, lettera a), del citato articolo 10), e sia sulla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, con specifico riguardo sempre agli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili preesistenti (comma 1, lettera b), dell’articolo 10).
La circolare ministeriale è intesa a fornire primi chiarimenti interpretativi sulle disposizioni prima citate.
In particolare, è necessario considerare che, mentre l’articolo 3 del testo unico è norma intesa a dettare le definizioni degli interventi edilizi in via generale ed ai fini dell’applicazione dell’intera disciplina dell’edilizia, l’articolo 2-bis (a suo tempo introdotto nel d.P.R. n. 380/2001 dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) è finalizzato a regolare la specifica ipotesi nella quale, in occasione di un intervento di demolizione e ricostruzione di edificio preesistente, insorgano problemi inerenti al rispetto di norme in materia di distanze tra edifici (siano esse contenute nell’articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, o in qualsiasi altra normativa).


CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 02.12.2020: CHIARIMENTI INTERPRETATIVI ALLE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 76/2020 AL TESTO UNICO IN MATERIA DI EDILIZIA
Autore: Andrea Fratini 01 set, 2021
In data 02/08/2021 la Giunta regionale ha approvato la D.G.R. n. 975 ad oggetto: Approvazione linee guida per la disciplina delle attività svolte dalle strutture tecniche competenti per le costruzioni in zona sismica nella regione Marche. Revoca delle DGR n. 836 del 25/05/2009, n. 1338 del 20/09/2010, n. 862 del 11/06/2013, n. 714 del 28/05/2018, n. 1318 del 28/10/2019. Le linee guida introducono nocità alle procedure di autorizzazione e deposito dei progetti e delle varianti. In particolare si segnala l'introduzione della procedura di deposito per gli interventi privi di rilevanza e la loro classificazione e l'introduzione dei diritti di istruttoria con relativa quantificazione . Inoltre, viene introdotta la specifica relativa alle varianti non sostanziali ed una migliore e più esaustiva classificazione delle opere soggette ad autorizzazione.
Autore: Andrea Fratini 01 set, 2021
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede un ampio spettro di investimenti e riforme a favore dei comuni italiani. In particolare: La Missione 4 Componente 1.1 Investimento 1.1 si occuperà del Piano per asili nido e Scuole dell’infanzia e Servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Gli obiettivi della misura sono: • Migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia • Offrire un concreto aiuto alle famiglie • Incoraggiare la partecipazione delledonne al mercato del lavoro e laconciliazione tra vita familiare e professionale La Missione 5 Componente 2.2 Investimento 2.1 si occuperà di Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. L’investimento può riguardare diverse tipologie di azioni, tra cui: • manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie esistenti a fini di pubblico interesse, compresa la demolizione di opere abusive eseguite da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruzione e la sistemazione delle aree di pertinenza • miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione edilizia di edifici pubblici con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici o alla promozione di attività culturali e sportive • interventi per la mobilità sostenibile La Missione 5 Componente 2.2–Investimento 2.2 si occuperà di Piani urbani integrati. L’intervento è dedicato alle periferie delle Città Metropolitane e prevede una pianificazione urbanistica partecipata con l’obiettivo di trasformare territori vulnerabili in città “ e sostenibili, limitando il consumo di suolo edificabile. Nelle aree metropolitane si potranno realizzare sinergie di pianificazione tra il Comune principale e i Comuni limitrofi più piccoli con l’obiettivo di ricucire il tessuto urbano ed extra urbano colmando deficit infrastrutturali e di mobilità. Obiettivo primario è recuperare spazi urbani e aree già esistenti allo scopo di migliorare la qualità della vita promuovendo processi di partecipazione sociale e imprenditoriale I progetti dovranno restituire alle comunità una identità attraverso la promozione di attività sociali, culturali ed economiche, con particolare attenzione agli aspetti ambientali.
Autore: Andrea Fratini 23 ago, 2021
La semplificazione del Superbonus edilizio al 110% operata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Semplificazioni e Governance), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021 n. 129, è un passo importante per la velocizzazione delle procedure amministrative. Il PNRR prevede interventi di semplificazione per l’edilizia e l’urbanistica nonché per la rigenerazione urbana volti ad accelerare l’efficienza energetica e la rigenerazione urbana. In particolare, tali interventi hanno la finalità di rimuovere gli ostacoli burocratici all’utilizzo del Superbonus 110%, la cui attuazione ha incontrato molti ostacoli connessi alla necessità di attestare la conformità edilizia dei fabbricati, particolarmente complessa per gli edifici più risalenti nel tempo. In tal senso, l’articolo 33 del DL n. 77/2021 tra le altre misure di semplificazione, ha rivisto la disciplina per fruire del Superbonus, stabilendo che, attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è sufficiente attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, rendendo in tal modo non più necessaria l’attestazione dello stato legittimo ex articolo 9-bis del DPR 380/2001.
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