Autore: Andrea Fratini
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25 agosto 2021
ALTEZZA MINIMA E REQUISITI IGIENICO-SANITARI LE DEROGHE DEI D.L. SEMPLIFICAZIONI E SEMPLIFICAZIONI 2021 Con riferimento all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari dei locali d'abitazione, il “decreto semplificazioni” (D.L. 76/2020) e il decreto semplificazioni 2021 (D.L. 77/2021) introducono nuove deroghe all’altezza minima e ai requisiti igienico sanitari. In particolare l'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in legge, inserisce il comma 2-bis all'art. 10 del D.L. 76/2020, ai sensi del quale, in deroga alle disposizioni del d.m. sanità 05/07/1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/01/2004, n. 42 in aggiunta all’articolo 2 che prevedeva deroghe per gli edifici realizzati in data antecedente il 18 luglio 1975: art. 51 ….omissis 2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti. 2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: a) l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli; b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all’1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento; c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d’uso CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 02.12.2020: CHIARIMENTI INTERPRETATIVI ALLE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 76/2020 AL TESTO UNICO IN MATERIA DI EDILIZIA La circolare ministero Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2020 ha reso importanti chiarimenti interpretativi relativamente alle modifiche apportate dall’art. 10 del D.L. 76/2020 al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia con particolare riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione e al rispetto delle distanze nei medesimi interventi. In particolare, con le modifiche apportate dall’art. 10 del D.L. 76/2020 intervengono in modo sostanziale sia sull’articolo 2-bis, comma 1-ter, del testo unico, in tema di rispetto della disciplina delle distanze tra edifici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici già esistenti (comma 1, lettera a), del citato articolo 10), e sia sulla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, con specifico riguardo sempre agli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili preesistenti (comma 1, lettera b), dell’articolo 10). La circolare ministeriale è intesa a fornire primi chiarimenti interpretativi sulle disposizioni prima citate. In particolare, è necessario considerare che, mentre l’articolo 3 del testo unico è norma intesa a dettare le definizioni degli interventi edilizi in via generale ed ai fini dell’applicazione dell’intera disciplina dell’edilizia, l’articolo 2-bis (a suo tempo introdotto nel d.P.R. n. 380/2001 dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) è finalizzato a regolare la specifica ipotesi nella quale, in occasione di un intervento di demolizione e ricostruzione di edificio preesistente, insorgano problemi inerenti al rispetto di norme in materia di distanze tra edifici (siano esse contenute nell’articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, o in qualsiasi altra normativa).